Tra qualche mese dovremo presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016 (modello 730 o modello Unico persone fisiche da presentare nel 2017).

Le giovani coppie che hanno acquistato una prima casa tra il 2015 e il 31 dicembre 2016 possono usufruire di un’agevolazione fiscale: il bonus mobili.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili nuovi destinati ad arredare l’abitazione acquistata.

A CHI SPETTA

L’agevolazione è riservata:

  • alle coppie che nel 2016 risultano coniugate
  • alle coppie conviventi more uxorio da almeno tre anni.

E’ necessario, tuttavia, che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato i 35 anni di età. Il requisito dell’età si intende rispettato da coloro che compiono 35 anni nell’anno 2016, a prescindere dalla data di compleanno.

Inoltre, il requisito della convivenza (da almeno tre anni) deve risultare nell’anno 2016 ed essere attestato dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante autocertificazione.

Detrazione-mutuo-prima-casa

Per avere diritto al “bonus mobili” è indispensabile aver acquistato, a titolo oneroso o gratuito, un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.

In particolare, per avere l’agevolazione:

  • l’unità immobiliare deve essere stata acquistata negli anni 2015 e 2016
  • l’immobile va destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia e tale destinazione deve risultare nell’anno 2016.

Per gli immobili acquistati nel 2016, tuttavia, la destinazione ad abitazione principale può avvenire entro il termine di presentazione del modello Unico Persone fisiche 2017 (dichiarazione dei redditi del 2016).

L’acquisto può essere effettuato sia da entrambi i componenti la coppia sia da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, però, è necessario che l’abitazione sia acquistata dal componente che nell’anno 2016 non abbia superato il 35° anno di età.

PER QUALI ACQUISTI

Rientrano nell’agevolazione, per esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

L’agevolazione non spetta per l’acquisto di grandi elettrodomestici, porte, pavimentazioni , tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Se le spese sostenute sono superiori a 16.000 euro la detrazione deve essere calcolata su tale importo massimo e ripartita fra i componenti la coppia in base alla spesa che ciascuno di essi ha sostenuto.

Va da sé, che la detrazione per l’acquisto dei mobili da parte delle giovani coppie non è cumulabile con l’analoga detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (il cosiddetto “bonus mobili ed elettrodomestici”).

In sostanza, non è possibile usufruire di entrambe le agevolazioni per arredare la stessa abitazione. Per esempio, se la coppia o uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici (per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016), non potrà beneficiare anche del bonus mobili giovani coppie per l’arredo dello stesso immobile.

Se i mobili acquistati sono destinati ad arredare immobili diversi, sarà possibile, invece, beneficiare di entrambe le agevolazioni.

E’ bene ricordare che per avere la detrazione sugli acquisti di mobili occorre pagare con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento con assegni bancari, contanti o altre modalità. Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

La data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione) e non quella del giorno di addebito sul conto corrente.

  • ricevuta del bonifico
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto (in cui sono indicate la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati) o scontrini parlanti.