Sicuramente sarete alle prese con la preparazione dei documenti per la dichiarazione dei redditi, ma abbiamo delle buone notizie per chi sta pagando un mutuo.

Vi confermiamo che anche per il 2017 sarà possibile effettuare, proprio tramite dichiarazione dei redditi, la detrazione degli interessi passivi sui mutui.

Questa consente di poter dedurre ai fini del calcolo IRPEF il 19% degli interessi passivi  sia per chi deve presentare la dichiarazione dei redditi sia per chi deve presentare il modello Unico.

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l contribuente può usufruire dell’agevolazione se il contratto di mutuo si riferisce all’acquisto di un’abitazione principale o di una casa in cui il mutuatario dimora abitualmente con i suoi familiari: la detrazione è valida anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare come nel caso del coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

Ovviamente il beneficiario della detrazione fiscale deve essere la stessa persona alla quale è intestato il mutuo. Se invece, una coppia ha acquistato un’abitazione congiuntamente, ognuno dei due può detrarre gli interessi solo per la propria quota, per un importo massimo di 2.000 euro.

L’agevolazione fiscale cambia se il mutuo è stato acceso per acquistare la prima casa o per lavori di ristrutturazione o di costruzione di immobili: sono entrambi detraibili nella misura del 19% ma su un importo massimo di 2.582,28 euro.

Da adibire ad abitazione principale possono godere della detrazione degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori su mutui ipotecari se si rispettano due condizioni:

– il finanziamento deve essere stipulato 6 mesi prima della data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi seguenti;

– l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dalla fine dei lavori di costruzione, pena la perdita del diritto alla detrazione.

Quando l’acquisto riguarda un appartamento locato da adibire a prima casa, la detrazione spetta a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta. Condizione essenziale è che entro i successivi tre mesi dalla data di acquisto, il locatore notifichi l’intimazione di sfratto all’inquilino per finita locazione ed entro un anno l’immobile venga rilasciato e destinato a prima casa.

Per usufruire delle detrazione è necessario conservare tutti i documenti relativi agli oneri sostenuti:

  • l’atto di acquisto dell’immobile,
  • il contratto di mutuo,
  • la certificazione della banca attestante il pagamento degli interessi versati nel periodo d’imposta considerato e la quota di capitale residua,
  • la fattura del notaio
  • ogni altra documentazione fiscale attestante il sostenimento degli oneri accessori.